Nella
trama originaria del codice Rocco era previsto soltanto il delitto
di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) a tutela della formazione
della prova testimoniale nel contraddittorio dibattimentale.
Poi, è stato introdotto l’art. 371 bis c.p. per preservare
sul piano sostanziale l’attività investigativa del
pubblico ministero, la cui concreta applicazione ha palesato risvolti
problematici, anche per le esigenze di adeguamento della disciplina
sostanziale all’attuale sistema processuale.
Infine, è stata la volta dell’art. 371 ter c.p. a proteggere
l’interesse alla verità delle dichiarazioni rese al
difensore che svolge l’indagine difensiva, quest’ultima
riemersa dal limbo in cui inizialmente era stata confinata, ma poi
annegata nel bagliore assorbente degli ostacoli della prassi applicativa. |